Descrizione

Sposarsi

Due persone di sesso diverso maggiorenni, o con minimo 16 anni ma con l'autorizzazione del tribunale per i minorenni, possono sposarsi con una cerimonia civile o religiosa.

Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o con rito religioso avente effetti civili, devono richiedere la "pubblicazione di matrimonio".

"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare" (art. 29 della Costituzione italiana).

In Comune di Porto Torres …

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Approfondimenti

Con il matrimonio, secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 143, Codice civile, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri:

  • l'obbligo reciproco alla fedeltà (per le unioni civili e per la convivenza di fatto non sussiste tale obbligo)
  • l'assistenza morale e materiale
  • la collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (entrambi i coniugi sono tenuti, nel lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia).

Si applicano le disposizione della successione tra coniugi.

Alla morte di uno dei due, l’indennità di fine rapporto e la pensione di reversibilità spettano al partner.

Per la procedura di separazione e di divorzio si può procedere in maniera consensuale, o giudiziale nel caso non vi sia accordo tra i coniugi.

Nel divorzio, se consensuale, bastano sei mesi e in determinate condizioni si può divorziare anche senza ricorrere all'autorità giudiziaria o addirittura senza l’assistenza dell’avvocato.

Con il matrimonio secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 147, Codice civile, lo sposo e la sposa dovranno rispettare i diritti e i doveri nei confronti di un'eventuale prole tra cui quello di mantenere, istruire ed educare tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

I coniugi, secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 144, Codice civile, concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi.

Le vedove e le divorziate possono contrarre matrimonio solo dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Lo scopo della norma è garantire la certezza sulla paternità di una eventuale nascita Regio Decreto 16/03/1942 n. 262, art. 89, Codice civile.

Il tribunale con decreto può autorizzare prima dei 300 giorni il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza. In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione della Legge 01/12/1970, n. 898, art. 3.

I cittadini stranieri che decidono di sposarsi in Italia devono presentare il nulla osta dalla quale risulta che, in base alle leggi del proprio Stato, non esistono impedimenti al matrimonio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 116, Codice civile).

Il nulla osta può essere rilasciato:

  • dall'autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione. Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia. 
  • dall'autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.

Il nulla osta deve contenere i seguenti dati:

  • l'indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza
  • cognome e nome
  • luogo e data di nascita
  • generalità del padre (se il nulla osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita)
  • generalità della madre (se il nulla osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita)
  • cittadinanza
  • residenza (se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza, se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza
  • stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione del tribunale

Disposizioni per determinati paesi

I cittadini dei Paesi Austria, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Repubblica di Moldova, aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, devono produrre il "certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione). Tale certificato non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.

Il cittadino di nazionalità statunitense deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del console deve essere legalizzata presso la prefettura
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza redatta davanti all'autorità italiana competente: console italiano all'estero, tribunale, notaio.

Il cittadino di nazionalità australiana deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del console deve essere legalizzata presso la prefettura
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza redatta davanti all'autorità italiana competente (all'estero console italiano), con quattro testimoni.

Il cittadino britannico, a partire dal 1° marzo 2013, residente nel Regno Unito che intende contrarre matrimonio in Italia deve produrre, in sostituzione all'attuale nulla osta rilasciato dall'autorità consolare britannica in Italia, un "certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza, e una "dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici. Tale certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sarà presentato, unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch'essa legalizzata, al competente ufficio di stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio. Fanno eccezione i cittadini britannici residenti in Galles ed Inghilterra che intendono sposare un cittadino irlandese, per i quali continuerà a valere il nulla osta rilasciato dal Consolato britannico in Italia.

Per poter procedere alla celebrazione di matrimoni nel caso che uno dei due sposi (o entrambi) versi in imminente pericolo di vita, deve essere consegnata all'ufficio stato civile documentazione medica nella quale si attesti inequivocabilmente tale condizione. In questo caso l’ufficiale dello stato civile procederà alla celebrazione senza pubblicazioni, acquisendo il giuramento degli sposi sull’assenza di cause impeditive.

Per procedere è necessario contattare l’ufficio stato civile nei giorni e negli orari stabiliti di apertura dell’ufficio, per definire le modalità con cui si potrà procedere alla celebrazione, che richiede:

  • la preparazione dell’atto di stato civile prima dell'accesso;
  • la comunicazione dei dati degli sposi e dei 4 testimoni che dovranno presenziare;
  • l’eventuale indicazione della scelta patrimoniale.

Una volta redatto l'atto, l'ufficiale di stato civile vestito in forma ufficiale si recherà nel luogo ove si trova il futuro sposo o la futura sposa che si trova in imminente pericolo di vita, con l'assistenza del segretario comunale e alla presenza di 4 testimoni, acquisite le informazioni del caso sulla situazione sanitaria, raccoglierà il giuramento degli sposi e procederà alla celebrazione del matrimonio.

Affinchè i matrimoni celebrati con rito religioso producano effetti anche per lo Stato Italiano è necessario che siano preceduti dalle pubblicazioni civili presso la casa comunale, secondo le norme del codice civile e dell'ordinamento di stato civile, accompagnate dalla richiesta del Parroco o del Ministro di culto, per le confessioni con cui lo Stato ha sottoscritto specifiche intese.

 Hanno effetti civili:

  • il matrimonio concordatario, celebrato dal Ministro di culto cattolico con rito religioso (canonico) che, in base agli accordi tra Stato e Chiesa, produce effetti non solo religiosi ma anche civili. Questi effetti sono riconosciuti a condizione che: sia stato rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile che ha effettuato le pubblicazioni il certificato di cui all'art. 7 della legge n. 847 del 27 maggio 1929 (c.d. nulla-osta al matrimonio) in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause che si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili; subito dopo la celebrazione sia data lettura da parte del parroco (o suo delegato) degli articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi (143, 144 e 147); che dell'atto di matrimonio siano redatti due originali; che uno di questi originali sia trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile per essere trascritto nei registri di stato civile.
  • il matrimonio acattolico, che si svolge dinanzi al Ministro di un culto non cattolico ammesso nello Stato, al quale sono riconosciuti gli stessi effetti del matrimonio civile in presenza di certe condizioni. Anche in questo caso, per l'attribuzione degli effetti civili al matrimonio, è necessaria la lettura da parte del ministro di culto degli articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi, se non stabilito diversamente dagli accordi e la celebrazione avviene a seguito del rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficiale dello stato civile.   Il matrimonio acattolico è soggetto solo alla legge dello Stato, restando irrilevanti le norme giuridiche della confessione religiosa che rappresenta, diversamente dal matrimonio concordatario che vede l’applicazione di una legge diversa da quella statale, è cioè la legge del diritto canonico.

Il matrimonio civile è celebrato in uno dei luoghi designati quali Casa Comunale dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato). L'Ufficiale di stato civile celebra il matrimonio alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dando lettura degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione (art. 93 c.c.), salva autorizzazione giudiziale ad ometterla (art. 100 c.c).

Prenotazione del matrimonio

Se il matrimonio civile deve essere celebrato nel Comune di Porto Torres è necessario effettuare la prenotazione del matrimonio (data, orario e luogo) compilando l'apposito modulo di richiesta prenotazione matrimonio ed allegando la ricevuta del pagamento della relativa tariffa, se richiesto. La data e la sede prescelta devono essere preventivamente concordate con l'ufficio di stato civile.

Dove ci si può sposare con rito civile

  • Ufficio di Stato Civile (Piazza Umberto I – piano terra);
  • Sala Consiliare(Piazza Umberto I – piano primo);
  • Palazzo del Marchese (Corso Vittorio Emanuele n.65);
  • Isola dell'Asinara presso uffici della Polizia Locale ;
  • Parco San Gavino (area verde delimitata mq 250) ;
  • Parco Balai (area azzurra delimitata mq 250);
  • Balai “Rocca Manna” (area blu delimitata mq 250);
  • Chiesetta di Balai Lontano (area viola delimitata mq 250);
  • Torre Aragonese (area rossa delimitata mq 250);
  • Area Archeologica (area arancione delimitata mq 250);
  • Parco Chico Mendez;(area marrone delimitata mq 250);
  • Chiesetta Balai (area gialla delimitata mq 120);

In caso di matrimonio con rito concordatario o celebrato davanti al Ministro di culto acattolico, entro 5 giorni dalla celebrazione, il parroco o il ministro di culto celebrante, presenta la richiesta di trascrizione ed il relativo atto di matrimonio all'Ufficio di Stato Civile.

Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso e può essere richiesta la relativa certificazione all'Ufficio di Stato civile del Comune in cui l'atto  è stato trascritto.

I nubendi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un Comune diverso, ai sensi dell'art. 109 del codice civile, devono presentare apposita motivata domanda al Sindaco (in marca da bollo da16 €). A pubblicazione avvenuta, verrà trasmessa d'ufficio la delega alla celebrazione al Sindaco del Comune prescelto.

Requisiti

I requisiti per sposarsi sono:

  • avere almeno 18 anni o almeno 16 anni con un’autorizzazione del tribunale per i minorenni.
  • possedere sanità mentale ed è causa di annullamento del matrimonio se uno dei due coniugi al momento del matrimonio è incapace di intendere e di volere
  • possedere la libertà di stato, ovvero non devono esserci vincoli da precedenti matrimoni
  • non essere dello stesso sesso
  • non possedere vincoli di parentela, che sia di sangue o morale, come per esempio nel caso di figli adottivi
  • non aver nella coppia un partner che è stato condannato per l’omicidio o per il tentato omicidio dell'altro partner.