Costituire un'unione civile

Costituire un'unione civile

L'Unione Civile tra persone dello stesso sesso è riconosciuta quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

E' possibile costituire l'Unione Civile tra persone delle stesso sesso in base a quanto disposto dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76 ad oggetto “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze,” pubblicata sulla G.U. n. 118 del 21/5/2016, entrata in vigore in data 5/6/2016.

L’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri.

In particolare da essa discendono:

  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

Chi può rendere la dichiarazione:

  • Due persone maggiorenni dello stesso sesso.

Gli interessati possono chiedere di costituire l'Unione civile in qualunque Comune italiano, indipendentemente dalla propria residenza.

Approfondimenti

Regime patrimoniale

Se non c'è altro accordo patrimoniale, il regime patrimoniale dell'unione civile è la comunione dei beni.

Anche per le unioni civili valgono le norme su:

  • fondo patrimoniale
  • comunione legale
  • comunione convenzionale
  • regime di separazione dei beni
  • impresa familiare.
Residenza

I due partner devono concordare e comunicare l'indirizzo della residenza comune.

Scelta del cognome

I partner possono decidere di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi.

Il cognome comune, se diverso, può essere anteposto o posposto al proprio.

La decisione deve essere comunicata al Comune, ma non comporterà alcuna variazione anagrafica né di stato civile.

Morte e diritti successori

Alle unioni civili si applicano le stesse disposizioni della successione tra coniugi.

Alla morte di uno dei due, l’indennità di fine rapporto e la pensione di reversibilità spettano al partner.

Certificati e stato civile

Il documento che attesta l'unione civile è rilasciato dall’ufficiale di stato civile e contiene:

  • i dati anagrafici delle parti
  • il regime patrimoniale
  • l'indirizzo di residenza comune
  • i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

Nei certificati e negli atti che contengono lo stato civile è possibile scrivere "unito civilmente" o "unita civilmente".

Unioni civili all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero possono celebrare l'unione civile presso i Consolati d'Italia. Le unioni civili costituite presso l’ufficio consolare italiano sono trascritte negli archivi dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE.

Nel caso di unione civile tra due persone delle quali almeno una di cittadinanza italiana, costituita di fronte alle autorità estere, la domanda di trascrizione deve essere presentata all'ufficio consolare italiano estero della circoscrizione di residenza.

Unioni civili di Cittadini stranieri

Se un cittadino straniero vuole unirsi civilmente in Italia, deve inoltre presentare all’Ufficio dello Stato Civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Stato dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’Unione civile con persona dello stesso sesso.

La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o certificato di capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'Anagrafe del Comune di residenza.

Impedimento e nullità delle unioni civili

Non è possibile costituire un'unione civile se uno dei due partner:

  • è sposato o già unito civilmente
  • è stato interdetto per infermità mentale
  • ha un rapporto di parentela, affinità o adozione con l'altro partner
  • è stato condannato per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o del partner della precedente unione civile.
Da matrimonio a unione civile

Se una persona già sposata cambia sesso, è possibile trasformare il matrimonio in unione civile. In questo caso i partner devono presentare una dichiarazione al Comune.

Sciogliere l'unione civile

1) L’unione civile si scioglie in modo automatico quando:

  • uno dei partner muore
  • uno dei partner cambia sesso.

2) Scioglimento su istanza

  • per cause legali: nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della Legge 01/12/1970, n.898 sul divorzio.
  • scioglimento consensuale: ​l’unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. Nel caso in cui la volontà di scioglimento sia manifestata da una sola parte, è necessario che ne abbia dato preventiva comunicazione all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale manifestazione di volontà deve essere iscritta nel registro delle Unioni civili. 
    Dopo tale dichiarazione le parti possono proporre domanda di scioglimento di fronte:
    • al Tribunale Ordinario: in tal caso lo scioglimento dell'unione è pronunciata dal Tribunale;
    • agli avvocati: lo scioglimento consegue all’accordo degli uniti perfezionato a seguito di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 del Decreto legge 12/09/2014, n. 132 (conv. in Legge 10/11/2014, n. 162);
    • all'ufficiale dello Stato Civile: lo scioglimento consegue all’accordo degli uniti perfezionato davanti all'Ufficiale dello Stato civile, ai sensi dell'art. 12 d.l. n. 132/2021 (conv. in Legge 10/11/2014, n. 162), decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione. In tal caso è necessaria la presenza personale e congiunta di entrambe le parti, la quali dovranno ricomparire per la conferma dell'accordo dopo non meno di trenta giorni.

Servizi

Per presentare la pratica accedi al servizio che ti interessa

Puoi trovare questa pagina in

Io sono: Famiglia
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:16.20