A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Acquisita la documentazione, gli interessati saranno contattati per telefono o via mail per concordare la data in cui dovranno comparire davanti all’ufficiale di stato civile: qui firmeranno la dichiarazione con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati in precedenza. I coniugi hanno l’obbligo di presentarsi insieme e personalmente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, il quale riceve da ciascuno di essi la dichiarazione in merito alla volontà di separarsi / divorziare / modificare le condizioni di separazione o di divorzio nonché all’assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Con Circolare ministeriale 24/04/02015, n. 16 il Ministero dell'Interno ha precisato che il termine "figlio" deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti. Ricevute le dichiarazioni, l’Ufficiale di Stato Civile redige immediatamente l’atto contenente l’accordo, che viene sottoscritto insieme ai coniugi e, se presente, all’avvocato, in conformità alla Legge 10/11/2014, n. 162, art. 16, com. 6.
Si precisa che con Circolare ministeriale 28/11/2014, n. 19/2014 il Ministero dell'Interno ha precisato che "l'opera professionale dell'avvocato non è qualificata dalla norma in termini di rappresentanza e, pertanto, stante il correlato carattere personale della dichiarazione di ciascuno dei coniugi, l'avvocato non può sostituire davanti all'ufficiale la parte assistita”. In caso di accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, la procedura termina con la sottoscrizione dell’atto contenente l’accordo da parte dell’Ufficiale di Stato Civile insieme ai coniugi.
In caso di accordo di separazione consensuale o di divorzio l’Ufficiale di Stato Civile fisserà insieme agli interessati un’ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente e personalmente per confermare la loro volontà.
Nel giorno assegnato i coniugi si devono presentare insieme e personalmente davanti all’Ufficiale di Stato Civile (con l’assistenza facoltativa di un avvocato) per sottoscrivere l’atto in cui viene verbalizzata la conferma dell’accordo.
La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.
La data di comparizione fissata per la conferma dell'accordo è tassativa e non modificabile, dovendo la stessa garantire la certezza del diritto attraverso la previsione di un procedimento certo e definito nelle modalità e nei termini.
Pertanto non è consentito produrre eventuali cause giustificative che impediscano di confermare l'accordo nella data assegnata ai coniugi e la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo. Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.
Il procedimento ha inizio con la presentazione del modulo che consente all'ufficiale di stato civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria.
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio