A chi è rivolto
Il servizio può essere richiesto dal coniuge del defunto, dalla persona unita civilmente, dalla persona convivente di fatto (se designata formalmente) o in difetto, dal parente più prossimo, secondo quanto previsto dagli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.
L'autorizzazione alla cremazione è di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso (o in cui il cadavere è stato rinvenuto) che la rilascia dopo aver acquisito il certificato necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa e sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata nel rispetto della volontà manifestata in vita dal defunto o, in mancanza di questa, della volontà manifestata dai suoi familiari.
La manifestazione di volontà alla cremazione avviene con le seguenti modalità:
1) in forma scritta:
Disposizione testamentaria del defunto (testamento pubblico, segreto o olografo che deve essere pubblicato dal notaio);
Iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, certificata dal legale rappresentante dell'associazione.
2) in forma verbale:
Se la persona defunta non ha manifestato la propria volontà per iscritto, questa può essere stata comunicata anche solo verbalmente ai propri familiari. In tal caso, il coniuge (unito civilmente o convivente di fatto, se designato formalmente) o in difetto, la maggioranza dei parenti dello stesso grado, potranno comunicare la volontà della persona defunta di essere cremata, attraverso:
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000;
processo verbale di manifestazione di volontà alla cremazione reso davanti all'Ufficiale dello stato civile, nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva;
Per i minori: la volontà è espressa da entrambi i genitori;
Per le persone interdette: la volontà è espressa dal tutore (l'interdizione deve risultare da sentenza passata in giudicato);
3) Se il defunto non ha espresso in vita alcuna manifestazione volontà (scritta o verbale), questa può essere dichiarata:
dal coniuge, dalla persona unita civilmente o dalla persona convivente, se formalmente designata;
in mancanza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile;
se ci sono più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;
Per i minori e per le persone interdette la volontà è espressa dai loro legali rappresentanti.
La dichiarazione va resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, che redige processo verbale. In questo caso non si tratta della volontà espressa in vita dalla persona defunta, ma della decisione dei familiari di procedere alla cremazione attraverso la manifestazione di una volontà propria.
