Cittadinanza italiana "jure sanguinis"

(urn:nir:ministero.interno:circolare:1991-04-08;K.28.1)
  • Servizio attivo
Procedimento di cittadinanza italiana "jure sanguinis"

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Approfondimenti

L’istanza è soggetta ad imposta di bollo (marca da bollo da 16,00 €) e tutti i documenti devono essere allegati allegati in originale o in copia conforme all'originale.

L'istanza deve essere compilata in ogni sua parte, ponendo articolare attenzione sulla residenza all'estero dell'interessato e dei suoi ascendenti in quanto l'Ufficiale dello Stato Civile, per poter accertare la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'interessato e dei suoi ascendenti, dovrà rivolgersi a tutte le autorità consolari all'estero competenti per territorio in base al luogo di residenza.

Nell’istanza dovranno essere indicati in maniera dettagliata tutti i documenti allegati e devono essere indicati tutti i luoghi di residenza dell'avo e dei suoi discendenti.

Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in copia autentica ed in forma integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali.

Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali non sia sufficiente l'apostille oppure siano esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di apostille comporta il rigetto dell’istanza;

Le traduzioni in lingua italiana devono essere integrali (le traduzioni parziali non saranno accettate) e devono essere dichiarate conformi all’originale in lingua straniera dall’autorità consolare italiana, oppure con traduzione asseverata davanti ad un tribunale italiano e redatta su carta resa legale; 

I documenti presentati devono provare la discendenza dall'avo italiano emigrato all'estero e la trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione senza interruzioni fino al richiedente. 

In caso di discordanza tra le generalità dei nominativi riportati nei diversi atti questa trasmissione non può essere provata, in quanto non si ha la certezza che tali atti difformi si riferiscano alla stessa persona ed all'Ufficiale dello Stato Civile è preclusa ogni valutazione e interpretazione personale in merito.

In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno sanate con la rettificazione degli atti di stato civile nello stato estero dove sono stati rilasciati. Tali rettificazioni dovranno risultare nelle annotazioni dell'atto  e dovranno essere state effettuate sulla base di un provvedimento emesso dell'autorità giudiziaria dello stato estero. Tale provvedimento dovrà inoltre essere allegato alla documentazione presentata e sarà valutato dall'Ufficiale dello Stato Civile. In assenza di tale provvedimento l'istanza verrà rigettata.

L’Ufficiale di Stato Civile è un’autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a “interpretare” quanto ricevuto; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 9 “l’ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno”.

I documenti sono i seguenti:

  • estratto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque.
  • atto di morte dell'avo emigrato, se nato prima della costituzione del Regno d'Italia e deceduto dopo tale data;
  • atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero;
  • atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana;
  • certificato di non naturalizzazione, cioè rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di legalizzazione e traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
  • certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini della Legge 13/06/1912, n. 555, art. 7 (questo documento viene acquisito d'ufficio non deve essere prodotto);
  • in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio; nel caso in cui il riconoscimento ad opera dei genitori sia avvenuto in tempi diversi, nel caso di figlio infraquattordicenne, è indispensabile produrre il consenso del genitore che ha riconosciuto per primo; nel caso di persona maggiore di 14 anni, occorre l'assenso del figlio stesso;
  • autocertificazione di residenza;
  • Copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell’area Schengen) e, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura.

Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».

Pertanto, l’ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, ed, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.

Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, a condizione che il richiedente conservi la dimora abituale al momento della conclusione.

Al momento della ricezione dell’istanza o nei giorni successivi, l’interessato riceverà comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241.

Il procedimento potrà essere sospeso nel caso in cui si renda necessario l’acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi per un termine massimo di 30 giorni.

In caso che gli accertamenti siano positivi, il procedimento si conclude con un provvedimento dell’ufficiale dello dello stato civile con il quale si dà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano.

Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale (perché ad esempio si è trasferito altrove o non ha più la dimora abituale) la domanda sarà respinta per incompetenza.

Tutta la documentazione prodotta e allegata con l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d’ufficio e non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l’imposta di bollo.

Come fare

Per presentare la domanda è necessario scaricare e compilare il modulo da consegnare fisicamente all'Ufficio Stato Civile portando anche gli allegati previsti.

Una volta ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione ricevuta rapportandosi con i consolati italiani per eventuali riscontri.

Il procedimento si conclude con il riconoscimento della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione degli atti di stato civile del richiedente.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 180 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Accesso all'informazione
Categorie:
  • Anagrafe e stato civile
Ultimo aggiornamento: 11/10/2024 12:23.02