Descrizione

Quando si verifica un decesso, è obbligatorio dichiarare la morte al Comune dove si è verificato l'evento presentando la dichiarazione di morte entro 24 ore dal decesso.
Qualora il luogo del decesso non sia identificabile con certezza, l’atto di morte sarà redatto dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il cadavere è stato deposto.
Approfondimenti
La dichiarazione di morte dovrà essere resa, entro le 24 ore dal decesso, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si è verificato l'evento e deve essere presentata da un parente del defunto, da un suo convivente, da una persona delegata (es. da un'impresa funebre appositamente incaricata) o, in mancanza, da una persona informata del decesso .
Nel caso in cui non fosse possibile conoscere con certezza il luogo del decesso, la dichiarazione andrà resa davanti all’ufficiale di stato civile del Comune in cui è stato trovato il cadavere.
Quando il decesso di una persona avvenga fuori dalla propria abitazione (es: presso l’abitazione di altre persone, in albergo, locale pubblico o pubblica via), ma si tratta comunque di un evento naturale e non di morte violenta, la dichiarazione di morte può essere resa con stesse le modalità previste per il decesso in abitazione.
Se la morte è avvenuta in ospedale, casa di cura, di riposo o altro tipo di istituto, dovrà essere il direttore (o altra persona delegata dall'amministrazione) dell’ospedale o casa di cura o altro a trasmettere un avviso di morte all’ufficiale dello stato civile del comune in cui ha sede la struttura sanitaria, entro il termine di 24 ore dalla morte.
Tale avviso si concretizza in una comunicazione scritta in cui si indica nome e cognome del defunto, luogo e data di nascita, Comune di residenza, data di morte oltre ad altre informazioni eventualmente conosciute, quali stato civile, nome del coniuge, ecc.
Quando vi siano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla, l'atto di morte viene formato sulla base di un avviso trasmesso dall'Autorità Giudiziaria.
Si ha morte violenta quando il decesso avviene per cause non naturali, ma è determinato da un fatto violento, anche di natura accidentale, come ad es. un incidente o un infortunio, non necessariamente legato ad un’ipotesi di reato.
Ai sensi dell'art. 77, co. 2, del DPR 396/2000 2. "Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte".
Pertanto, in ogni caso di morte violenta, per poter formare l'atto di morte sarà necessario acquisire apposita notizia di morte che sarà rilasciata:
dal Magistrato, qualora ravvisi la propria competenza ad operare. Il tal caso la notizia può essere contenuta anche direttamente nell'autorizzazione al seppellimento (c.d. nulla-osta) ;
dall’ufficiale di Polizia Giudiziaria intervenuto (es. Carabinieri), qualora il Magistrato si ritenga incompetente ad operare (es. morte accidentale senza sospetto di reato o suicidio). Link al documento
La notizia di morte dovrà contenere gli elementi essenziali per consentire la formazione dell’atto di morte così come indicato dall’art. 73 del D.P.R. 396/2000.
La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia presso il Comune di residenza o di iscrizione AIRE.
I documenti necessari per trascrivere il decesso sono:
l'atto di morte (in originale) emesso dall’ufficio di stato civile competente dello stato estero, tradotto e legalizzato (salvi i casi di esenzione previsti dalla legge).
Gli atti possono essere trasmessi tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente per il territorio oppure presentati, in originale, direttamente al Comune da chi vi abbia interesse .
Quando vi sia rinvenimento di:
parti di cadavere;
resti mortali;
ossa umane
Il rinveniente deve darne immediata e tempestiva informazione al Sindaco il quale, a propria volta, ne fornisce immediata informazione:
All'Autorità Giudiziaria;
All'Autorità di Pubblica Sicurezza;
all'Azienda Sanitaria Locale.
