Descrizione
Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o con rito religioso avente effetti civili, devono richiedere la "pubblicazione di matrimonio".
La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l'ufficiale dello stato civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi tramite l’esposizione all'albo pretorio online del Comune.
Approfondimenti
La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale dello straniero al momento del matrimonio (art. 27 Legge n. 218/1995).
I futuri sposi stranieri, per poter fissare un appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio, devono presentare il nulla osta a contrarre matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese come previsto dall'art. 116 Codice Civile.
Per i futuri sposi stranieri che non conoscono la lingua italiana, sarà necessario, a loro cura, procurarsi un interprete che alla data fissata per le pubblicazioni si presenterà insieme agli interessati per tradurre, sotto giuramento, quanto sarà detto. Le generalità dell’interprete dovranno essere fornite attraverso l’invio o la presentazione di un suo documento di riconoscimento prima della data fissata per le pubblicazioni, in modo che l’ufficio competente possa preparare il modello di giuramento. In questo caso è necessario munirsi di una marca da bollo da Euro 16,00 per l’atto di nomina dell'interprete, che verrà effettuato nel giorno dell'appuntamento fissato per rendere la dichiarazione.
Il cittadino straniero residente che vuole contrarre matrimonio in Italia secondo rito civile o religioso con effetti civili deve richiedere la pubblicazione di matrimonio ed a tale fine deve presentare all’Ufficiale dello Stato Civile una dichiarazione, rilasciata dalle competenti Autorità del Paese d’origine (Consolato o Ambasciata del proprio paese in Italia), che nulla osta al matrimonio secondo le leggi cui è sottoposto. In alternativa al nulla osta, ma solo per gli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 5.9.1980, può produrre il Certificato di capacità matrimoniale.
Il Nulla Osta (art 116 del C.C.) deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del paese di appartenenza e deve indicare i dati seguenti:
- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- paternità e maternità;
- cittadinanza;
- residenza attuale;
- stato libero;
- mancanza di impedimenti al matrimonio secondo la legge del paese di origine.
Per la donna divorziata, vedova o con matrimonio nullo, deve essere indicata la data di scioglimento o annullamento del matrimonio, oppure la data di decesso del coniuge.
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario produrre anche l'atto di nascita che può essere rilasciato:
- nel Paese di nascita, legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero e tradotto;
- con certificato del proprio Consolato in Italia;
- su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purché lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.
Il Nulla Osta non può essere sostituito da certificati di nascita o di stato libero rilasciati dall’autorità estera, né da autocertificazioni. Il Nulla Osta deve essere legalizzato dalla Prefettura, salvo che vi siano esenzioni dall'obbligo della legalizzazione previste da leggi o da accordi internazionali.
Si precisa invece che i documenti rilasciati all’ estero dai Paesi firmatari della Convenzione dell’ Aja del 5 ottobre 1961 sono esenti da legalizzazioni a condizione che rechino l’ “Apostille”. Il Nulla Osta può essere sostituito dal “Certificato di capacità matrimoniale”, esente da legalizzazione, rilasciato dall’ Ufficiale dello Stato Civile del paese di appartenenza per i soli cittadini stranieri degli stati sotto elencati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980:
- Austria
- Belgio
- Germania
- Grecia
- Lussemburgo
- Olanda
- Portogallo
- Spagna
- Svizzera
- Turchia
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o certificato di capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.
- Norvegia: il nulla osta ai cittadini norvegesi non è più rilasciato dall’autorità consolare norvegese in Italia, bensì dai comuni norvegesi ove risiedono gli interessati. Il documento sarà munito di Apostille (Convenzione Aja 5.10.1961)
- Polonia: per i cittadini polacchi, competente al rilascio del nulla osta è il capo dell’ufficio di stato civile polacco. Solo nel caso in cui il cittadino polacco residente all’estero non ha avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire all’ultimo luogo di residenza in Polonia o sia partito dalla Polonia prima del compimento di 16 anni e risieda permanentemente all’estero, il nulla osta è rilasciato dal console. Il nullaosta è esente da legalizzazione
- Stati Uniti e Australia: in luogo del nulla osta gli sposi devono esibire:
- Dichiarazione giurata che nulla osta al matrimonio, resa presso l’autorità consolare straniera (la cui firma dovrà essere legalizzata in Prefettura) e documenti esteri che provino indirettamente che nulla osta al matrimonio;
- In mancanza, atto notorio con 4 testimoni, formato presso l’autorità italiana competente, recante la dichiarazione giurata dell'interessato relativa alla mancanza di ostacoli al matrimonio.
I rifugiati politici o apolidi, essi non sono in grado di produrre il nulla osta. Devono però esibire una certificazione attestante la condizione di apolidia o di rifugiati politici. Lo straniero che risulta rifugiato politico deve presentare il certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma.
La documentazione da presentare è la stessa dei cittadini stranieri residenti in Italia, ma in questo caso non occorre procedere alle pubblicazioni: è prevista una dichiarazione dalla quale risulti l’inesistenza degli impedimenti di cui agli art. 85, 86, 87 n. 1-2-4, 88 e 89 del Codice Civile italiano. Tale dichiarazione si effettua con interprete se necessario, almeno 2 giorni prima del matrimonio, previo appuntamento (tutti devono essere in possesso di documento d’identità valido). Per prenotare la sede di celebrazione del matrimonio è necessario compilare ed inviare all'ufficio il modulo di richiesta prenotazione matrimonio stranieri non residenti ed allegando la ricevuta del relativo versamento, se richiesto, scaricando i modelli nella sezione modulistica.
I futuri sposi possono chiedere in prima persona la pubblicazione di matrimonio oppure possono delegare alla presentazione della domanda un'altra persona come previsto dal Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 96, Codice civile.
La pubblicazione di matrimonio si sviluppa in due fasi:
Fase 1 - Istruttoria in cui gli sposi devono dare avvio al procedimento trasmettendo all’ufficio di stato civile i seguenti documenti:
- modulo di domanda di pubblicazione di matrimonio;
- documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro);
- eventuali documenti che devono essere prodotti direttamente dagli interessati (*)
(*) Documenti che devono essere prodotti direttamente dagli interessati:
- decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione
- matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto competente sul territorio
- minorenni: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i Minorenni
- Decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art.89 c.c.)
- parenti o affini: dispensa all’impedimento di cui all’art. 87 del codice civile, rilasciata dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- cittadini stranieri: nullaosta o certificato di capacità matrimoniale e passaporto.
Come trasmettere i documenti:
- tramite email: stato.civile@comune.porto-torres.ss.it;
- tramite posta elettronica certificata:comune@pec.comune.porto-torres.ss.it
- tramite posta ordinaria a: Ufficio di Stato Civile del Comune di Porto Torres, P.zza Umberto I - 07046 - Porto Torres (SS).
L'ufficiale dello stato civile accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dai nubendi ed acquisisce d'ufficio la necessaria documentazione.
n.b.: Il verbale di pubblicazione sarà redatto dopo avere esaminato tutta la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio e verificato i requisiti previsti dalla legge.
Fase 2 - Appuntamento per la firma del verbale di pubblicazione e affissione dell'atto di pubblicazione
Completata l'istruttoria, sarà cura dell'ufficio contattare i nubendi per fissare un appuntamento per la sottoscrizione del verbale delle pubblicazioni di matrimonio.
Il giorno dell'appuntamento:
- dovranno essere presenti entrambi i nubendi personalmente o rappresentati da un procuratore;
- le persone che non conoscono la lingua italiana o coloro che hanno handicap sensoriali (sordi, muti) devono farsi assistere da un interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d’identità.
- all’appuntamento si consegneranno, se del caso, gli originali dei documenti che devono essere prodotti direttamente dagli interessati e le marche da bollo richieste.
A seguito della sottoscrizione del verbale, l'ufficiale di stato civile provvede all’affissione con atto separato sull'Albo pretorio online ed inoltra la richiesta di pubblicazione anche all'altro Comune di residenza (qualora i nubendi fossero residenti in Comuni diversi) o al Consolato Italiano competente all'Estero (qualora uno dei nubendi fosse cittadino italiano residente all'Estero)
- n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per l’atto di pubblicazione;
- n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 se uno degli sposi è residente fuori da questo Comune;
- n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 se gli sposi intendono celebrare matrimonio civile o con culti acattolici fuori da questo Comune;
- n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per l’atto di nomina dell'interprete (se richiesto).
L'atto di pubblicazione sarà affisso all'Albo pretorio online dei comuni di residenza degli sposi per un periodo di 8 giorni consecutivi. Nell'avviso sono indicati i dati anagrafici dei futuri sposi ed ha lo scopo di rendere nota la loro volontà di contrarre matrimonio. In tale modo viene data la possibilità a chi è a conoscenza di eventuali impedimenti al matrimonio (quelli previsti del codice civile), di proporre opposizione alla celebrazione dello stesso.
Il matrimonio potrà essere celebrato dal quarto giorno successivo al termine della pubblicazione al 180° giorno successivo. Se, trascorsi 180 giorni dal termine delle pubblicazioni, il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti; In tal caso per contrarre il matrimonio occorre procedere ad una nuova pubblicazione.
Compiute le pubblicazioni, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l’Ufficio rilascerà ai nubendi:
- In caso di matrimonio concordatario: il nullaosta di cui all'art. 7 della legge n. 847 del 27 maggio 1929 per il Ministro di culto cattolico;
- In caso di matrimonio acattolico: l’autorizzazione alla celebrazione al ministro di culto e, per i culti con cui sono state stipulate intese, il nulla osta.