
La Legge regionale 15/01/1991, n. 7, art. 20 prevede la concessione di contributi al lavoratore emigrato che sceglie di rientrare in Sardegna, dopo almeno un biennio di lavoro fuori dalla Regione.
I contributi possono comprendere:
- indennità di prima sistemazione
- rimborso delle spese di viaggio dell'interessato e dei familiari a carico
- rimborso delle spese di trasporto del mobilio.
I destinatari del contributo sono:
- persone nate in Sardegna ed emigrati in un'altra Regione o all'estero
- coniugi e figli a carico di emigrati sardi, anche se non nati in Sardegna
- Comuni della Sardegna.
Requisiti soggettivi
L'interessato deve:
- aver vissuto stabilmente fuori dal territorio regionale
- essere di nazionalità italiana
- aver lavorato per almeno due anni fuori dalla Regione.
Inoltre è necessario che, colui che presenta la domanda, rientri in Sardegna per una delle seguenti motivazioni:
- per occupare un nuovo posto di lavoro di dipendente o autonomo
- per pensionamento, invalidità o vecchiaia sua o del coniuge
- per decesso di uno dei coniugi
- perché il coniuge convivente rientra, per le precedenti condizioni.
Il limite temporale minimo del biennio di permanenza all' estero o in Italia non è previsto per coloro che rientrino in quanto licenziati per motivi non disciplinari. In questo caso, la permanenza all'estero o in Italia non deve comunque essere stata inferiore a sei mesi.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:16.20