Descrizione
I coniugi separati possono dichiarare di essersi riconciliati e di comune accordo far cessare gli effetti della separazione legale senza che sia necessario l'intervento del giudice presentando una dichiarazione all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato o è stato trascritto (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 157, Codice civile).
È possibile recarsi nel Comune dove è stato celebrato il matrimonio o in quello di residenza, se il matrimonio è stato trascritto anche in quel Comune.