Depositare o ritirare le disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Depositare o ritirare le disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Un cittadino maggiorenne capace di intendere e di volere ("disponente") può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nel caso in cui, in futuro, si trovasse in condizione di non poter manifestare la propria volontà.

In sostanza può dichiarare se  accettare o rifiutare trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte).

L'espressione di queste volontà avviene tramite la redazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) (o "testamento biologico" o "biotestamento"). 

La redazione delle DAT può avvenire sotto forma di:

  • atto pubblico
  • scrittura privata autenticata
  • scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza, che provvede all'annotazione in un apposito registro.

La Legge raccomanda di acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte contenute nelle DAT.

L'Ufficio di Stato Civile non partecipa in alcun modo alla redazione delle disposizioni e non fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse, ma si limita a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all'identità della persona ed alla residenza nel comune di Porto Torres. La forma della DAT è libera e la redazione compete al disponente. All'atto formale del deposito della DAT l'Ufficiale dello Stato Civile emette formale ricevuta che fornisce al disponente.  La ricevuta potrà anche essere apposta su una copia della DAT consegnata che verrà restituita al disponente trattenendo l'originale in deposito.

Le DAT possono essere rinnovate, modificate o revocate in ogni momento, con le medesime forme indicate per la redazione.

Si informa che la DAT redatta con scrittura privata di cui alla Legge 22/12/2017, n. 219 non può essere autenticata dall'incaricato del sindaco (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, ex art. 21) in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 riserva unicamente la possibilità di autenticare le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione (art. 21 e 38) oppure le dichiarazioni sostitutive riguardanti fatti, qualità personali e stati e non già le manifestazioni di volontà quali le DAT e tanto meno le scritture private, come quelle previste dalla Legge 22/12/2017, n. 219, art. 4.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero della Salute.

Approfondimenti

Nomina e revoca del fiduciario

La normativa vigente prevede la possibilità di indicare nelle DAT un "fiduciario", purché maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è colui che è chiamato a rappresentare il disponente in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.

In caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT. 

L'incarico conferito al fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento secondo le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Se nel corso del tempo il fiduciario ha rinunciato al suo ruolo, è deceduto oppure è divenuto incapace la DAT mantiene comunque efficacia in merito alle volontà del disponente.

Se all'interno delle DAT non viene indicato un fiduciario il giudice tutelare provvede la nomina di una amministratore di sostegno.

Cambio di residenza

Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la decadenza del deposito delle DAT.

Costituzione della banca dati nazionale delle DAT

Il Decreto ministeriale 10/12/2019, n. 168 stabilisce le modalità di raccolta delle copie delle DAT all'interno della banca dati nazionale. 

La banca dati DAT ha la funzione di:

  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
  • garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
  • assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.

All'atto della formazione delle DAT il disponente deve esprimere il proprio consenso o dissenso all'invio di copia delle stesse alla banca dati nazionale:

  • se viene espresso il proprio consenso il Comune trasmetterà copia delle DAT alla banca dati e ne darà contestuale comunicazione al disponente
  • se viene espresso il proprio dissenso occorre indicare con precisione dove le DAT sono reperibili.

Per ulteriori informazioni e per consultare l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, consulta il sito istituzionale del Ministero della Salute.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:16.20