Descrizione

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, fuori dai centri abitati e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
L'autorizzazione alla dispersione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
- disposizione testamentaria del defunto resa davanti a un notaio
- iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati (l'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari)
- testamento olografo che successivamente al decesso andrà registrato e pubblicato da un notaio
- in mancanza di volontà espressa in vita dal defunto in forma scritta ma solo orale è possibile procedere alla dispersione delle ceneri con:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal coniuge/unito civilmente o, in assenza di questi, dal parente più prossimo. In caso di concorso di più più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- dichiarazione sottoscritta davanti all’ufficiale dello stato civile dal parente più prossimo e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi (in assenza del coniuge).
In questi casi i familiari possono soltanto dichiarare la volontà manifestata in vita dal defunto alla dispersione delle proprie ceneri, che è il presupposto indefettibile per l'ammissibilità della dispersione. In assenza di una chiara manifestazione in vita in tal senso, la dispersione non può essere autorizzata.
La dispersione delle ceneri deve essere eseguita dalla persona individuata dal defunto, dal coniuge/unito civilmente o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso. Se le ceneri sono già state seppellite, l'autorizzazione deve essere chiesta al Comune in cui si trova il cimitero.
Approfondimenti
È possibile disperdere ceneri:
- all'interno del cimitero nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze
- fuori dal cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari. È vietato all'interno di centri abitati così come definiti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 3, com. 1, num. 8
- in natura, quindi in mare, nei laghi e nei fiumi solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
È reato:
- disperdere ceneri senza aver ricevuto l'autorizzazione dall'ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso o è stato rinvenuto il cadavere
- disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto
- abbandonare l'urna.
