Chiedere il rilascio di copia integrale di atti di stato civile

Descrizione

Chiedere il rilascio di copia integrale di atti di stato civile

Il Comune rilascia la copia integrale degli atti dai seguenti registri di stato civile:

  • matrimonio
  • morte
  • nascita
  • unione civile
  • cittadinanza.

La copia integrale è una fotocopia dell’atto originale e chi la rilascia deve attestare che la copia è conforme all'originale. Contiene (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107):

  • la trascrizione esatta dell'atto come presente negli archivi comunali, compresi il numero e le firme apposte
  • le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale.
In Comune di Porto Torres …

In caso di presentazione cartacea, le istanze prive di firma o documento d'identità allegato sono nulle o verranno cestinate senza alcun preavviso o comunicazione.

Approfondimenti

La validità delle copie integrali di un atto di stato civile è di sei mesi dalla data di rilascio.

Nel caso di rilascio delle copie integrali degli atti di nascita richieste dal Tribunale civile per pratiche inerenti amministrazioni di sostegno, tutele o curatele, l'istanza può essere presentata dal parente o dalla persona che sarà nominata amministratore di sostegno, tutore o curatore, od eventualmente dal legale del beneficiario.

Nel caso di rilascio delle copie integrali degli atti di matrimonio richieste dal Tribunale civile per pratiche inerenti divorzi o separazioni, la richiesta può essere sottoscritta dal legale con allegata copia della procura o della delega del cliente oppure da uno dei due coniugi interessati.

Requisiti

La copia integrale dell'atto di stato civile può essere rilasciata solo previa richiesta motivata e purché il rilascio non sia vietato dalla legge (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107, com. 1).

E’ indispensabile specificare in modo dettagliato la motivazione ed il conseguente interesse giuridico per cui si chiede il rilascio del documento, soprattutto se la richiesta non viene fatta dall'interessato.

Dalla richiesta deve emergere non un semplice interesse, ma la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. In mancanza di adeguata motivazione, infatti, la richiesta potrebbe essere respinta ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

Non è possibile procedere al rilascio degli atti di stato civile per copia integrale nei casi in cui ciò è vietato da specifiche disposizioni di legge (come ad esempio nel caso delle adozioni).

Il Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, art. 177 che stabiliva la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile, decorsi 70 anni dalla loro formazione, è stato abrogato dal Decreto legislativo 10/08/2018, n. 101, art. 27, com. 1, lett. cPertanto non è più possibile rilasciare liberamente le copie integrale decorsi 70 anni dalla formazione dell'atto.

E’ esclusa la possibilità di soddisfare a richieste di rilascio di atti di stato civile per finalità di ricerca storica o di ricostruzione di alberi genealogici, in quanto non costituiscono un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.